(1) L'attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di quelle indicate dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è affidata alla ripartizione provinciale lavoro.
(2) Per l'attuazione dei compiti a livello locale o circoscrizionale, la ripartizione provinciale lavoro può avvalersi delle strutture periferiche dell'orientamento professionale di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e delle commissioni locali per l'impiego e degli uffici di cui all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.