(1) Le domande di contributo presentate negli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, si intendono validamente presentate per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 7 della presente legge, a condizione che i relativi lavori od acquisti ammessi al finanziamento all'entrata in vigore della presente legge non siano già stati ultimati o eseguiti.