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b) Legge provinciale18 agosto 1992, n. 331)2)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.
2)
Vedi anche l'art. 16, commi 2 e 3 della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

Art. 1  3)

3)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

CAPO I
Azienda provinciale per la promozione turistica

Art. 2-14 4) 

4)
Gli artt. 2-14 sono stati abrogati dall'art. 2, comma 3, della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

CAPO II
Associazioni turistiche

Art. 15-18 5)

5)
Gli artt. 15-18 sono stati abrogati dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

CAPO III
Consorzi turistici

Art. 19-22 6)

6)
Gli artt. 19-22 sono stati abrogati dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

CAPO IV
Trasformazione delle aziende di cura, soggiorno e turismo e delle aziende di soggiorno e turismo

Art. 23 (Trasformazione)  

(1)  Le aziende di cura, soggiorno e turismo, o di soggiorno e turismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in associazioni turistiche disciplinate dalle disposizioni di cui al capo II, con l'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato.

(2)  Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, sono estinte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene disposta l'iscrizione dell'associazione turistica subentrante nell'elenco di cui all'articolo 16, previo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

(3) LAzienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico con potestà statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio d’amministrazione con una maggioranza di due terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza assoluta dalla terza seduta in poi. Lo statuto così deliberato necessita dell’approvazione da parte della Giunta provinciale. Gli organi della rispettiva azienda sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori vengono nominati dalla Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi membri dal comune sede dell’azienda e dalle categorie corrispondenti. L’ammontare massimo delle indennità del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale. 7)

(3/bis)  La Giunta provinciale esercita il controllo di legittimità sulle seguenti delibere:

  1. i regolamenti e le loro modifiche;
  2. il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
  3. il regolamento sul personale e la pianta organica;
  4. gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.8)

(3/ter)  Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, la rispettiva azienda deve approvare il relativo bilancio preventivo per l’esercizio seguente e inviarlo alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato del programma dell’attività da svolgersi durante l’esercizio stesso. Entro il 30 aprile di ogni anno, la rispettiva azienda approva il relativo conto consuntivo dell’esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l’autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell’esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi. 8) 9)

(3/quater)  Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora la Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro 15 giorni dalla data della deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato. Il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l’assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi dì giudizio all’ente deliberante. In tal caso, il termine per l’annullamento viene sospeso e riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l’ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio. 8) 10)

(3/quinqies)  La Giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro detto termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.8)

(3/sexies)  La Giunta provinciale può, inoltre, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità non compatibili con il normale funzionamento dell’azienda. In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.8)

(3/septies)  Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di un dirigente per ente può essere conferita anche ad una persona estranea all’amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.8)

(3/octies)  Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-septies sono confermati.8)

(3/nonies)  Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, agli organi nominati vengono applicati gli articoli 33, 34 e 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, Nr. 17, e successive modifiche.8)

(4)  Alle aziende di cui al comma 3 è data facoltà di chiedere, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento la trasformazione ai sensi del comma 1.

(5)  Alle aziende di cui al comma 3 è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

(6)  Le aziende di cui al comma 3 applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dello stesso. 11)

7)
L'art. 23, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
8)
L'art. 23, commi 3/bis, 3/ter, 3/quater, 3/quinquies, 3/sexies, 3/septies, 3/octies e 3/nonies, sono stati inseriti dall'art. 7, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
9)
L'art. 23, comma 3/ter, è stato così modificato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)
L'art. 23, comma 3/quater, è stato così modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 23, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 24 (Nomina del commissario)

(1)  Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'articolo 23, comma 1, un commissario e scioglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

(2)  Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma 3.

(3)  Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8 - quest'ultimo modificato dall'articolo 1 della L.P. n. 44/1978- della L.P. n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 25 (Personale)

(1)  Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

(2)  Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

(3)  Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

(4)  Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.12) 

(5)  L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 23 nell'elenco previsto dall'articolo 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

12)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 26 (Patrimonio)

(1)  Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

(2)  Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, la Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

(3)  Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

CAPO V
Contributi a favore delle organizzazioni turistiche

Art. 27-31/bis 13)

13)
Gli artt. 27-31/bis sono stati abrogati dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32-35 14)

14)
Gli artt. 32-37 sono stati abrogati dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.

Art. 36-37 15) 

15)
Omissis.

Art. 38 16) 

16)
L'art. 38 è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15. Questo articolo ha modificato l'art. 1 della L.P. 8 agosto 1991, n. 22.

Art. 39  17)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

17)
L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 settembre 2017, n. 15.
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