In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 221)
Provvedimenti per la sicurezza stradale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B. U. 7 luglio 1992, n. 28.

Art. 5 (Sistema informativo)

(1) Per la necessità di disporre di un quadro conoscitivo coordinato, completo ed aggiornato a supporto dell'attività programmatoria degli interventi da adottare ai fini del miglioramento delle condizioni d'uso della rete stradale, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada, d'intesa con gli organismi preposti per istituto, promuove la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati più significativi relativi alla circolazione stradale sul territorio provinciale, con particolare riguardo a:

  1. la rete stradale, il parco veicoli in circolazione, il sistema dei trasporti pubblici;
  2. il censimento periodico del traffico;
  3. la statistica e la casistica degli incidenti stradali;
  4. la frequenza e le modalità dei trasporti eccezionali, di merci pericolose e di rifiuti speciali.

(2) Dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'Ufficio competente in materia di trasporti su strada può avvalersi dell'operato di un gruppo di esperti, nominato dalla Giunta provinciale. Esso è presieduto dal direttore dell'Ufficio competente in materia di trasporti su strada ed è composto dai rappresentanti degli organismi preposti alla viabilità e alla sicurezza del traffico.

(3) Il gruppo di esperti si riunisce di norma annualmente, ovvero su richiesta dei singoli componenti, allo scopo di:

  1. verificare l'adeguatezza del sistema informativo e di assistenza per l'utente stradale;
  2. verificare le condizioni d'uso della rete stradale e del parco veicoli in circolazione;
  3. fornire indicazioni sulle eventuali misure da adottare per il contenimento della sinistrosità stradale e l'eliminazione delle cause di rischio per la circolazione;
  4. proporre interventi migliorativi per la sicurezza stradale.

(4) Il gruppo di esperti trasmette annualmente una relazione al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
ActionActionb) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionActiond) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Controllo degli autoveicoli)
ActionActionArt. 3 (Centro di addestramento alla guida)
ActionActionArt. 4 (Campagne di informazione ed educazione stradale)
ActionActionArt. 5 (Sistema informativo)
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico