(1) Le tariffe dovute dai gestori per le istruttorie tecniche, le attività ispettive e i servizi connessi effettuati dalle competenti strutture organizzative della Provincia negli stabilimenti di soglia inferiore in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché le modalità di versamento degli importi sono determinate con regolamento di esecuzione.
(2) Nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11, gli importi derivanti dalle tariffe dovute dai gestori per le istruttorie tecniche, le attività ispettive e i servizi connessi effettuati dalle competenti strutture organizzative della Provincia negli stabilimenti di soglia superiore in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché gli importi derivanti da eventuali sanzioni amministrative confluiscono nel bilancio provinciale. Le modalità di versamento degli importi sono determinate con il regolamento di esecuzione di cui al comma 1. 19)