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a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 5/bis (Giochi leciti) 12)      delibera sentenza

(1)  Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

(1/bis)  Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi. 13) 14)

(2)  Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

(2/bis)  Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. 15)

(3)  È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

(4)  L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri. 16)

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 505 - Determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 “luoghi sensibili”
massimeDelibera 12 marzo 2012, n. 341 - Individuazione dei „luoghi sensibili“ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo) (modificata con delibera n. 1570 del 29.10.2012)
massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300 - Giochi d'azzardo - disposizioni provinciali contenti distanze minime tra sale giochi e d.c. zone sensibili come scuole e strutture sanitarie - leggittimità
12)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 1, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
13)
L'art. 5/bis, comma 1/bis, é stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
14)
Vedi anche l'art. 20, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
15)
Art. 5/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
16)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13.
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