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a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 5 (Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione - revoca)   delibera sentenza

(1)  Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'osservanza di determinate prescrizioni previste dalla presente legge. In particolare può essere imposto l'obbligo che manifesti ed altri affissi pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine dallo svolgimento dello spettacolo, nonché l'obbligo dell'uso di materiale non inquinante.

(2)  Il rilascio può essere subordinato altresì alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile oppure ad un adeguato deposito cauzionale, qualora appaia opportuno in relazione al tipo di spettacolo.

(3)  Qualora lo richiedano motivi di pubblica sicurezza e di tutela della quiete, possono inoltre essere disposte in ogni momento ulteriori misure cautelative con l'indicazione di un congruo termine per la loro adozione.

(4)  L'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui la struttura ove si svolge lo spettacolo presenti gravi carenze sopravvenute in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, qualora le stesse non vengano eliminate entro il termine stabilito.

(5)  Inoltre, in caso di reiterazione, l’autorizzazione deve essere sospesa da 7 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ripetuta, deve essere revocata, qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge o dalle disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 11)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
11)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
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