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a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 2 (Rilascio dell'autorizzazione)      delibera sentenza

(1) Il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.  6)

(2)  La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Provincia che, per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la revoca dei provvedimenti stessi.

(2/bis)  Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le ore 03.00, che si svolgono all’interno di strutture per le quali è stata accertata l’idoneità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione acustica di cui  all'articolo 11 ovvero all'allegato C, comma 2, lettera d), e  all’articolo 12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.  7)

(3)  Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale. 8)

(4)  La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti. 9)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
6)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17, e successivamente dall'art. 13, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
7)
L'art. 2, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, poi sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, ed infine così modificato dall'art. 10, commi 1 e 2 della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
8)
L'art. 2, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
9)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
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ActionActiona) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
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ActionActionArt. 3 (Requisiti)  
ActionActionArt. 4 (Requisiti oggettivi)   
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