(1) Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.
(2) La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:
(3) Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni riguardanti l’intervento dei Vigili del fuoco. Se in un Comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti. 27)