(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.
(2) Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la disciplina vigente per la nomina a segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare al concorso anche chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, oppure quale dipendente pubblico nell’ottava qualifica funzionale per almeno nove anni. 13) 14)