(1) L'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
(2) Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.