(1) La consulta per le attività alpinistiche è composta:
(2) Funge da segretario un impiegato della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.
(3) La consulta esercita le funzioni previste dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia nelle materia riguardanti le attività alpinistiche, il patrimonio alpinistico e il soccorso alpino.
(4) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.