Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1991, n. 45.
(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, l'istituto provinciale assistenza all'infanzia è gestito, per la parte amministrativa ed organizzativa, dal dipendente cui sono state attribuite, con deliberazione della Giunta provinciale, le funzioni di coordinamento nella gestione dell'istituto medesimo.
(2) Al gestore dell'istituto spetta, oltre al trattamento economico di livello, e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile corrispondente all'indennità massima prevista per i conduttori di strutture dei centri sociali.