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a) Legge provinciale19 giugno 1991, n. 181)
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali

1)
Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28.

Art. 1 (Obiettivi)

(1)  La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni.

Art. 2 (Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse)

(1)  La Giunta provinciale, su richiesta motivata del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può vietare la raccolta dei funghi in zone appositamente delimitate.2) 

(2)  I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.

(3)  Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 68 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.3) 

(4)  Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 86 euro a 477 euro oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.3) 

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 37 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
3)
I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 37 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 3 (Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni)

(1)  La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.

(2)  Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi.4) 

(3)  La costituzione di superfici destinate alla raccolta funghi a pagamento è vietata; l'inosservanza di questa prescrizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 241 euro.4) 

4)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 38 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 4 (Disciplina della raccolta)    delibera sentenza

(1)  Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.

(2)  Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.

(3)  In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.5)

(4)  Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.

(5)  I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.

(6)  E'vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.6) 

massimeDelibera N. 1737 del 29.05.2007 - Rideterminazione del diritto fisso per la raccolta dei funghi
massimeDelibera N. 1568 del 06.04.1992 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi fino alla misura massima di 2 chilogrammi per persona
5)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 57)

7)
Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 6 (Denuncia per la raccolta dei funghi)

(1)  La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. È costituita dall’attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall’istituto tesoriere o da un’associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L’avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l’attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.  8)

(2)  La denuncia ha validità giornaliera o plurigiornaliera e acquista efficacia con il pagamento di un diritto di raccolta, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale. La denuncia non è efficace nelle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3.

(3)  Entro la fine di ogni anno i comuni presentano all'ispettorato forestale territorialmente competente il rendiconto del numero di denunce effettuate ed i relativi introiti. I comuni trattengono il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di raccolta e comunque il 100 per cento degli stessi in caso di introiti non superiori a 500 euro l'anno. In caso di introiti superiori a 500 euro, il 75 per cento degli stessi viene utilizzato, d'intesa con il relativo ispettorato forestale, per interventi di miglioramento del patrimonio forestale.

(4)  Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso della quietanza di versamento del diritto di raccolta soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo, o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. Si provvede anche alla confisca dei funghi.

(5)  Chi versa soltanto in parte il diritto di raccolta o non esibisce un documento di riconoscimento valido soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro.9) 

8)
L'art. 6, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
9)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 7 (Permessi speciali)

(1)  L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.

(2)  La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.10) 

(3)  Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta.11) 

10)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
11)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4e poi dall'41 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 8 (Disposizioni per l'applicazione della presente legge)

(1)  La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio. 12)

(2)  Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.

(3)  Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.13)

(4)  Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.

(5)  In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

(6)  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.

(7)  I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale.14) 

12)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
13)
L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
14)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 42 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 97) 

7)
Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 107) 

7)
Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 11 (Abrogazione)

Art. 127) 

7)
Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 137) 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

7)
Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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