(1) 2)
(2) 3)
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.
(4) La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.