(1) Le disposizioni di cui all'articolo 20/bis trovano applicazione una volta entrato in vigore il relativo regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dello stesso articolo.
(2) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis sono abrogate le seguenti disposizioni:
- la legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, e successive modifiche;
- gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;
- gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26.
(3) Della data di cui al comma 2 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.108)
(4) Gli alloggi per anziani non adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, così come le comunità alloggio per anziani non adibite all’accompagnamento e all’assistenza abitativa, già costruiti o, rispettivamente, autorizzate alla data del 1º aprile 2016, possono continuare ad essere messi a disposizione a favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 20-bis. 109)
(5) Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. 110)
(6) Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia è trasferito all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano ai sensi dell’articolo 18 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo determinato, assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia, mantiene il diritto di essere assunto a tempo determinato dall’ente di destinazione per il periodo indicato nel contratto di lavoro individuale con l’ente di provenienza. 111)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.