(1) La Giunta provinciale può provvedere all'acquisto di arredamenti, impianti ed attrezzature:
(2) Per gli impianti e le attrezzature acquistati ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione dei relativi contratti di manutenzione, la cui gestione viene affidata ai rispettivi comuni o loro consorzi.