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a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 23 (Personale)    delibera sentenza

(1)  Nell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali proprie e delegate gli enti gestori dei servizi sociali si avvalgono di personale proprio, trasferito o messo a disposizione.

(2)  Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale con il provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza o loro consorzi è trasferito agli enti gestori dei servizi sociali che assumono la gestione dei servizi, nell'ambito del relativo territorio di servizio.

(3)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale il personale dipendente dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali. I tempi, le modalità e l'elenco del relativo personale sono determinati nel provvedimento della Giunta provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2.

(4)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza, che provvede all'amministrazione del personale medesimo.

(5)  Fino all'eventuale trasferimento del personale provinciale ai comuni o loro consorzi la Provincia sostiene direttamente gli oneri per il personale messo a disposizione. Gli enti gestori dei servizi sociali provvedono a rifondere alle unità sanitarie locali le spese per il personale messo a disposizione dalle stesse.73) 

(6)  Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale.74) 

(7)  Le spese concernenti la quota di iscrizione a corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dei servizi sociali messo a disposizione, da parte della Provincia, agli enti gestori dei servizi sociali sono rimborsate dalla Provincia su apposito capitolo di spesa all'interno del fondo sociale di cui all'articolo 29.74) 

(8)  I contratti di comparto degli enti gestori dei servizi sociali e sanitari prevedono i profili professionali dell'ausiliario socio-assistenziale, dell'operatore socio-assistenziale e dell'educatore.75) 

(9)  L'ausiliario socio-assistenziale opera quale operatore ausiliario per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e per l'igiene delle strutture e dell'ambito domiciliare e svolge le sue mansioni in collaborazione e sotto la direzione degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di ausiliario socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 300 ore.75) 

(10)  L'operatore socio-assistenziale opera per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché gli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di operatore socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 3000 ore. Per il conseguimento del diploma di operatore socio-assistenziale, la formazione di assistente per soggetti portatori di handicap, di assistente geriatrico e familiare nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.75) 

(11)  L'educatore opera nel campo della consulenza, dell'accompagnamento e della cura e assistenza socio-pedagogica di persone singole, famiglie e gruppi e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di educatore viene conferito dopo il conseguimento di una formazione postsecondaria della durata minima di 2600 ore. Per il conseguimento del diploma di educatore, le formazioni di educatore per soggetti portatori di handicap, di istitutore per soggetti portatori di handicap, di educatore in convitti ed operatore pedagogico nel servizio giovani nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.75) 

(12) Gli enti che gestiscono servizi sociali  possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro a tempo determinato, per la durata massima di trentasei mesi, con operatori sociali e sanitari, qualora ricorrano i seguenti presupposti: 76)

  1. la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;
  2. l'oggetto del rapporto concerna un'attività istituzionale dell'ente gestore, per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;
  3. il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
  4. sia impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla copertura del posto;  77)
  5. i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente. 75) 

(13)  L'amministrazione provinciale può avvalersi della messa a disposizione di personale degli enti sociali pubblici della Provincia per attività connesse agli interventi di assistenza e beneficenza pubblica.78) 

(14)  Il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.78) 

(15)  Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 1 e il relativo contingente sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.78) 

(16)  La spesa per il personale messo a disposizione è a carico del bilancio provinciale.78) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004 - Nozione di controinteressato - impiegato comunale e provinciale - personale messo a disposizione - stato giuridico ed economico - affinità con comando e distacco - indennità di coordinamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003 - nquadramento di dipendenti I.P.A.B. - nessuna legittimazione passiva della Provincia
73)
L'art. 23 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43; vedi anche l'art. 38 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 38

(1)  A partire dal 1° settembre 1998 il personale provinciale messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è trasferito ai relativi enti nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso la Provincia.

(2)  La Giunta provinciale stabilisce le modalità del relativo passaggio, prevedendo la facoltà di opzione per la permanenza presso la Provincia nell'ambito dei posti non coperti.

74)
I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 14 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16; Il comma 6 è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
75)
I commi 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati aggiunti dall'art. 8 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
76)
L'alinea dell'art. 23, comma 12, è stata così sostituita dall'art. 31, commi 2, 3 e 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
77)
La lettera d) dell'art. 23, comma 12, è stata così modificata dall'art. 31, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
78)
I commi 13, 14, 15 e 16 sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
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