(1) La Consulta per il sociale è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politiche sociali.
(2) La Consulta per il sociale è composta da:
(3) La Consulta per il sociale è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura sulla base delle proposte dei settori rappresentati. Sentita la Consulta per il sociale, la Giunta provinciale ne approva il regolamento.
(4) La Consulta ha i seguenti compiti:
(5) Ai componenti della Consulta per il sociale sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 6)