(1) La sede di distretto accoglie il servizio di segreteria, i servizi sociali, nonché il sistema informativo e assicura:
(2) Per assicurare la massima integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari la sede di distretto è unica.
(3) Presso ogni distretto è istituito un comitato tecnico, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le direttive della Provincia. Il comitato tecnico è competente per le decisioni concernenti prestazioni che presuppongono una valutazione di particolari circostanze o situazioni personali e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione della situazione familiare in relazione alla revoca, alla restituzione della prestazione e all’esclusione dai benefici ai sensi dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 52)