(1) I distretti sociali rappresentano l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno.
(2) La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei distretti sociali, che devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.
(3) Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga tramessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vongono sottoscritti da entrambi i gestori.48)
(4) In ogni distretto è istituito un Comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Al fine di realizzare la propria attività e di garantire un eventuale rimborso spese per componenti privati del Comitato stesso, al Comitato di distretto è assegnato annualmente, sia da parte dell’ente gestore dei servizi sociali delegati territorialmente competente, sia dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, un fondo di 0,30 euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicembre dell’anno precedente. 49)