(1) I servizi sociali sono organizzati:
- in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;
- in forme sostitutive della famiglia;
- in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
- in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.
(2) I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.
(3) I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.
(4) L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.
(5) La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione.
(6) I servizi a gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. Per i centri di degenza di cui all’articolo 11/quater, comma 10, devono essere presenti a tal fine le autorizzazioni previste dal servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni. 44) 45)
(7) Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. 46)
(8) Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono detratte dal finanziamento del relativo servizio. 47)