(1)Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.
(2) Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:
- l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani;
- le residenze per anziani.
(3) L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.
(4) Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche la dichiarazione di idoneità al funzionamento.
(5) Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai criteri strutturali previsti, possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori.
(6) Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture residenziali destinate all'assistenza agli anziani da parte del comitato tecnico provinciale di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, e successive modifiche, l'ufficio competente in materia di anziani e distretti sociali esprime un parere obbligatorio per quanto riguarda il rispetto dei criteri di accreditamento e gli aspetti sociali. 34)
(7) Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di responsabile tecnico dell’assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell’area residenziale.
(8) La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi esteri per l’assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per anziani oppure assistite sul territorio nell’ambito dell’assistenza domiciliare.
(9) L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell’ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.
(10) Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni. 35)