(1) Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, le prestazioni dell’assistenza domiciliare erogate presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno delle persone anziane. Nuove offerte non menzionate nella presente legge possono essere introdotte e disciplinate dalla Giunta provinciale a seguito di una fase di loro sperimentazione. 31)
(2) Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi sono accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi. 32)