(1) La Giunta provinciale approva i piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento, determinando tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, il numero e il tipo di iniziative da attivare. 20)
(2) La Giunta provinciale provvede, direttamente o tramite convenzioni con istituti o enti specializzati, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale.
(3) Nell'ambito delle previsioni di piano gli enti gestori dei servizi sociali possono provvedere direttamente all'aggiornamento del proprio personale.
(4) La Giunta provinciale può concedere contributi o sovvenzioni per iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento promosse da associazioni, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine gli enti presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta stessa.
(5) La giunta provinciale può riconoscere, ai fini dell'accesso ai profili professionali dei servizi sociali, attestati di formazione conseguiti sul territorio nazionale o all'estero, se tali formazioni hanno contenuti paragonabili alle formazioni nel campo sociale espletate dall'amministrazione provinciale e hanno almeno la durata minima prevista dalla normativa vigente. 21)