(1) Nei territori di un servizio sociale, nei quali la dotazione di posti letto nelle residenze per anziani accreditate supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale, salvo nell’ambito di opere di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani già esistenti, se in tal modo la struttura raggiunge la dimensione minima prevista o il numero minimo di posti prescritto per l’area residenziale di assistenza e cura. 15)