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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 25 (Domanda e notificazione)   delibera sentenza

(1)  La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle dimensioni del cantiere, della quantità delle masse di terra eventualmente soggette a spostamento e dell'ammontare dell'indennità offerta.54) 

(2)  La domanda deve essere notificata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.

(3)  La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l'occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell'avvenuta notificazione.24) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
54)
I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
24)
L'art. 7, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10, e successivamente dall'art. 1, comma 3, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
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