(1) Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio, occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.