In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 191)
Interventi a favore dello sport

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1990, n. 49.

Art. 3 (Consulta provinciale)

(1)  È istituita la consulta provinciale dello sport quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano in materia di attività sportive.

(2)  La consulta è composta dai seguenti membri:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia di attività sportive, quale presidente;
  • b)  da un assessore provinciale che non appartenga allo stesso gruppo linguistico del presidente, quale vicepresidente;
  • c)  da un rappresentante del comitato provinciale del CONI;
  • d)  da tre esperti designati dagli organismi sportivi più rappresentativi in provincia;
  • e)  da due esperti designati dall’assessore provinciale competente in materia di attività sportive; 8)
  • f)  da un rappresentante della delegazione provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 9)

(3)  La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali risultano dall'ultimo censimento, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

(4)  Per tutti i membri della consulta e per il segretario, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, è nominato un supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(5)  Il direttore dell’ufficio sport e i responsabili dello sport scolastico delle Intendenze scolastiche ovvero delle Direzioni e dei Dipartimenti Istruzione e formazione della Provincia partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo. 10)

(6)  I membri della consulta di cui alle lettere c), d) e f) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni 60 dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall’assessore competente in materia di sport. 11)

(7)  La consulta è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso delle quale è intervenuta la nomina. I membri possono essere riconfermati.

(8)  Ai membri della consulta, in quanto spettino, sono corrisposti i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Funge da segretario della consulta un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di attività sportive.

(9)  La consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

8)
La lettera e) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
9)
La lettera f) dell'art. 3, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 13, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
10)
L'art. 3, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 7, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
11)
L'art. 3, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 8, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionArt. 1 (Generalità)  
ActionActionArt. 2 (Interventi finanziari)   
ActionActionArt. 3 (Consulta provinciale)
ActionActionArt. 4 (Procedure)
ActionActionArt. 5 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 6-7.   
ActionActionArt. 8 (Clausola d'urgenza)
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionn) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 15
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico