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d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 171)
Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 15/1992

1)

Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sviluppa le biblioteche scolastiche, quali strutture atte a concorrere allo svolgimento dell'attività didattica e del processo educativo e formativo della persona.

(2) Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia finanzia le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosce e finanzia le biblioteche interscolastiche, le biblioteche di grandi scuole e i servizi bibliotecari di scuole consorziate e mette a disposizione delle stesse il necessario personale.

(3) Le biblioteche di cui alla presente legge fanno parte del sistema bibliotecario provinciale, ai sensi della normativa sulle biblioteche pubbliche.

Art. 2 (Biblioteche scolastiche)

(1) La biblioteca scolastica è il centro di informazione della scuola, dispone di libri per insegnanti ed alunni, nonché del materiale e delle attrezzature audio-visive della scuola organizzati in un unico servizio. Le biblioteche di classe non vengono disciplinate dalla presente legge e restano escluse dai relativi benefici.

(2) Su designazione del collegio dei docenti, il consiglio di circolo o di istituto nomina per un triennio il direttore di biblioteca della scuola e i suoi collaboratori.

(3) Il direttore di biblioteca adempie ai compiti previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, in quanto non di competenza degli organi collegiali della scuola e compatibili con le disposizioni sullo status giuridico dei direttori e degli insegnanti delle scuole pubbliche. Spetta altresì al direttore di biblioteca, secondo gli indirizzi del consiglio di circolo o di istituto, la promozione e la cura di iniziative dirette a coinvolgere docenti ed alunni nell'uso della biblioteca, valorizzandone anche gli impieghi didattici.

(4) Gli assesori provinciali all'istruzione, sentito il parere del sovrintendente o degli intendenti scolastici competenti, individuano le scuole nelle quali sussistono i presupposti di ordine organizzativo e strutturale per l'utilizzazione del personale insegnante soprannumerario al quale possono essere affidati compiti connessi con il funzionamento dei servizi di biblioteca. Tali insegnanti, qualora non vengano nominati direttori ai sensi del comma 2, esplicano i propri compiti nel quadro delle istruzioni impartite dal direttore di biblioteca.

(5) Su richiesta del direttore didattico o preside della scuola interessata, la Giunta provinciale può autorizzare l'utilizzazione del personale docente di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nelle biblioteche scolastiche.

Art. 3 (Biblioteche interscolastiche)

(1) La biblioteca interscolastica è una biblioteca unica e comune a più scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica del medesimo gruppo linguistico. Con deliberazione del consiglio di biblioteca di cui all'articolo 4, la biblioteca interscolastica può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca interscolastica può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di biblioteca sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

(2) Le scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica che aderiscono alla biblioteca interscolastica, devono avere sede nello stesso edificio oppure appartenere ad un medesimo complesso scolastico, comprendere almeno venti classi e possedere i presupposti di ordine strutturale e funzionale previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Qualora le scuole interessate abbiano un numero complessivo di classi inferiore a venti, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6.

(3) I competenti consigli di circolo o di istituto, sentito il rispettivo collegio dei docenti, deliberano di mettere a disposizione della biblioteca interscolastica anche proprio materiale ed attrezzature audiovisive.

(4) Il riconoscimento di biblioteca interscolastica viene disposto con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei consigli di circolo o di istituto delle scuole interessate. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola alla quale è assegnato il bibliotecario e/o il coadiutore di biblioteca di cui all'articolo 9.

Art. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)

(1) Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio di biblioteca.

(2) Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni ed è composto da:

  • a)  i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri di diritto;
  • b)  uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominati dal rispettivo collegio dei docenti.

(3) Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.

(4) Il direttore esercita i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia stato assegnato il bibliotecario di cui all'articolo 9, assume le funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica, ai sensi della normativa provinciale.

(5) Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:

  • a)  adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della biblioteca;
  • b)  coordina la scelta delle dotazioni;
  • c)  esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
  • d)  delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività culturali conformi ai fini istituzionali;
  • e)  prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;
  • f)  definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.

(6) Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica sono svolte dal personale di biblioteca di cui all'articolo 9.

(7) Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste dall'articolo 7.

Art. 5 (Biblioteche di grandi scuole)

(1) Presso ogni circolo didattico e istituto di istruzione secondaria ed artistica con almeno venti classi, che ha i presupposti di ordine strutturale e funzionale stabiliti con regolamento di esecuzione per la gestione di una biblioteca adatta alle esigenze dell'utenza, può essere costituita una biblioteca di grande scuola.

(2) Con deliberazione del competente consiglio di circolo o d'istituto, la biblioteca di grande scuola può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca di grande scuola può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

(3) Il riconoscimento di biblioteca di grande scuola è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 6 (Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca)

(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria ed artistica con stessa lingua di insegnamento, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, sulla base dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione in ordine ai presupposti strutturali e funzionali e alla competenza territoriale, su conforme deliberazione assunta da ciascun consiglio di circolo o di istituto interessato, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Indipendentemente dal numero delle classi i circoli didattici o gli istituti di istruzione secondaria ed artistica possono consorziarsi anche con la locale biblioteca pubblica. Con il regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale stabilisce altresì priorità, limiti e modalità per la costituzione e il funzionamento dei consorzi.

(2) Il riconoscimento delle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca è disposto con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate individua la scuola presso la quale viene istituita la biblioteca centrale consorziata e alla quale è assegnato il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca.

Art. 7 (Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate)

(1) Nell'ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi elaborati dai consigli di circolo o di istituto, in attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti scolastici i fondi necessari per l'incremento delle dotazioni e per il funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge, compresi quelli per il pagamento ai direttori di biblioteca e ad eventuali collaboratori delle indennità commisurate alle prestazioni che risultino aggiuntive in rapporto ai rispettivi orari d'obbligo.

(2) La Giunta provinciale stabilisce l'entità e i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma 1, sentito il parere della competente commissione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.

(3) Le biblioteche di classe continuano ad essere finanziate in base alle disposizioni previste dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come modificato ed integrata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15 e 12 dicembre 1978, n. 59.

(4) La Giunta provinciale può inoltre erogare contributi per gli interventi previsti dalla presente legge ad altri istituti scolastici, purché autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. I relativi contributi possono essere concessi a condizione che la biblioteca di detti istituti corrisponda ai requisiti della presente legge.

Art. 8 (Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche)

(1) Tenuto conto del numero degli alunni e delle classi, nonché delle esigenze proprie delle diverse scuole interessate, sentito il parere della competente commissione di cui all'articolo 15, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il fondo riservato a ciascuna delle istituzioni scolastiche per le quali è prevista la biblioteca interscolastica.

(2) Nei limiti dello stanziamento riservato a ciascuna istituzione scolastica, i competenti organi collegiali delle scuole interessate deliberano la scelta del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audio-visive da acquistarsi, ai sensi dell'articolo 14/bis, comma 3, della citata L.P. n. 49/1975, inserito all'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.

(3) In esecuzione dell'autorizzazione della Giunta provinciale all'effettuazione delle spese in amministrazione diretta, il bibliotecario, se assegnato, o lo stesso direttore di biblioteca provvede agli acquisiti del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audiovisive deliberati, ai sensi del comma 2, e coordinati dal consiglio di biblioteca, e adotta i necessari provvedimenti per la liquidazione delle relative spese.

(4) È fatta comunque salva la possibilità di acquisti diretti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, da parte delle istituzioni scolastiche interessate, utilizzando anche gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

(5) In caso di scioglimento della biblioteca interscolastica, il relativo patrimonio viene ripartito fra le istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e tenuto conto del patrimonio librario originariamente messo a disposizione dalle singole scuole.

Art. 9-10.   2)

2)

Abrogati dall'art. 22 della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

Disposizioni finali

Art. 11

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal numero minimo delle classi contemplato dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, purché ne sussista la convenienza economica o per ragioni di funzionalità.

Art. 12

(1) Il riconoscimento dei vari tipi di biblioteca contemplati dalla presente legge è revocato con deliberazione della Giunta provinciale, qualora non sussistano i prescritti requisiti per la durata di due anni scolastici.

Art. 13

(1) Nell'ambito delle biblioteche di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.

Art. 14

(1) Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature audiovisive esistenti presso le scuole interessate all'atto dell'istituzione di una biblioteca interscolastica, vengono messi a disposizioni di quest'ultima sulla base di appositi elenchi descrittivi e registrati nell'inventario della biblioteca stessa.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti dotati di personalità giuridica, i quali conservano in ogni caso la proprietà del materiale messo a disposizione della biblioteca interscolastica.

Art. 15

(1)(2)  3)

(3) In prima applicazione della presente legge l'incarico dirigenziale relativo all'ufficio biblioteche e promozione della lettura è conferito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e a titolo provvisorio, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 1988, n. 52.

3)

Recano modifiche all'allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 16

(1) Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella settima qualifica funzionale e quelle del ruolo amministrativo di una unità nella sesta qualifica funzionale e di una unità nella quarta qualifica funzionale.

Art. 17-18.   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.

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