Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) Presso ogni circolo didattico e istituto di istruzione secondaria ed artistica con almeno venti classi, che ha i presupposti di ordine strutturale e funzionale stabiliti con regolamento di esecuzione per la gestione di una biblioteca adatta alle esigenze dell'utenza, può essere costituita una biblioteca di grande scuola.
(2) Con deliberazione del competente consiglio di circolo o d'istituto, la biblioteca di grande scuola può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca di grande scuola può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
(3) Il riconoscimento di biblioteca di grande scuola è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.