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b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 1 (Finalità)     delibera sentenza

(1) Al fine di permettere una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la realizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, la Provincia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api.

(2) L'apicoltura è da considerare parte essenziale del settore agricolo forestale in quanto indispensabile per l'impollinazione contribuendo nello stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi naturali.

(3) Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel relativo regolamento, l'esercizio dell'apicoltura e dell'allevamento delle api è libero a tutti. La presente legge disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.

massimeDelibera 29 agosto 2023, n. 733 - Criteri per la concessione di aiuti nel settore dell’apicoltura ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 – programma annuale 2023-2024

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende con il termine di:

  1. "alveare o arnia" l'abitacolo di una famiglia d'api;
  2. "apiario" l'insieme di una o più arnie;
  3. "apiario stanziale" l'apiario che non viene spostato nel corso dell'anno;
  4. "apiario nomade" l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
  5. "nomadismo" lo spostamento degli alveari dal posto di origine al fine di raccogliere miele e/o di impollinare culture situate al di fuori della zona d'azione dell'apiario stanziale;
  6. "luogo di riproduzione selezionata" una zona protetta adatta per la riproduzione in purezza delle api.

Art. 3 (Disciplina delle distanze degli apiari dai confini)

(1) In caso di nuova collocazione di apiari stanziali e di apiari dediti al nomadismo deve essere rispettata una distanza minima di 9 m dal confine (rispettivamente da edifici di abitazione e di posti di lavoro), all'uscita di volo delle api.

(2) Una distanza inferiore a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni urbanistiche, è consentita se:

  1. ad una distanza di 5 m dall'uscita delle api è presente un impedimento al volo delle api dell'altezza non inferiore a 2 m e per una larghezza di 2 m ad ambedue le parti dell'apiario;
  2. se le porticine di volo di fronte ad aree non coltivate siano collocate ad un'altezza superiore di 3 m e non distino meno di 3 m dal confine di proprietà.

(3) Gli apiari durante il nomadismo, a partire da sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere collocati alle distanze previste dai commi 1 e 2.

(4) Allorchè, a seguito di norme urbanistiche, le distanze di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziali risultino inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro rimborso delle spese da parte di chi ha causato lo spostamento.

Art. 4 (Apiari nomadi)

(1) Lo spostamento delle api è consentito senza limiti di tempo, purché l'apiario risulti in regola con le norme emanate dal servizio veterinario provinciale.

(2) Ogni alveare deve essere munito di nome ed indirizzo del proprietario in maniera ben visibile.

Art. 5 (Denuncia di malattie della api)

(1) È fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari e riscontri la comparsa di malattie contagiose o di api morte per cause sconosciute, di denunciarle immediatamente al sindaco del comune, nonché al medico veterinario competente per zona.

Art. 6 (Vendita e trasferimenti)

(1) La vendita di api vive o il trasferimento di alveari possono avvenire solo in osservanza delle ordinanze da emanarsi annualmente dal servizio veterinario provinciale.

Art. 7 (Esperti apistici)

(1) Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore dell'apicoltura e della difesa delle piante, il Presidente della giunta provinciale può nominare, su proposta dell'assessore competente riguardo le persone designate dall' "Associazione provinciale apicoltura", in seguito chiamata semplicemente associazione, esperti apistici come "agenti giurati". Queste persone svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività secondaria alle dipendenze dell'associazione. Per le stesse finalità il Presidente della giunta provinciale può, su richiesta dell'assessore competente, nominare "agenti giurati" singoli funzionari dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.

(2) Il Presidente della giunta provinciale, previa verifica dell'esistenza di prescritti requisiti di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della Giunta stessa, nomina gli agenti giurati.

(3) Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla normativa vigente in materia.

(4) Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio essi vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dall'ente di provenienza approvati dal Questore ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Si legittimano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale e munita del visto del Questore. Sulla tessera deve essere indicato l'ente di appartenenza.

(5) Per l'espletamento dei loro compiti gli esperti apistici hanno il diritto di accesso in ogni momento negli apiari e nelle adiacenze, nei locali per il deposito del miele e delle rispettive attrezzature ed in altri luoghi dove detto materiale viene conservato.

Art. 8 (Censimento degli alveari)

(1) Al fine di acquisire dati certi sulla consistenza del patrimonio apistico esistente nella provincia, di consentire un'efficace applicazione delle norme di polizia veterinaria e di agevolare la concessione dei contributi previsti, gli alveari devono essere censiti da parte dell'ufficio servizio veterinario provinciale in collaborazione con le associazioni apicole.

(2) Gli apicoltori sono tenuti a comunicare i dati richiesti rispondenti entro i termini previsti.

Art. 9 (zone per l'allevamento delle api in purezza)

(1)  Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un’area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza. 2)

(2) La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.

2)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 10  3)

3)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.P. 15 aprile 2016, n. 8.

Art. 11 (Sanzioni amministrative)

(1) In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento del danno, si applicano le seguenti sanzioni:

  1. la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 92 a Euro 886 all'apicoltore che ostacoli gli agenti giurati allo svolgimento dei loro compiti istituzionali; 4)
  2. la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 184 a Euro 1.766 all'apicoltore che colloca un apiario in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; 4)
  3. la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 448 a Euro 1.329 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8; 4)
  4. la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 46 a Euro 448 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5; 4)
  5. la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 92 a Euro 886 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. 4)

(2) Nel caso di recidività, la Giunta provinciale può revocare i contributi eventualmente concessi ai sensi della presente legge nel periodo fino a cinque anni antecedente alla comminazione della prima sanzione ed il contravventore è tenuto a restituire le somme erogate con gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

4)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 20, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 12 (Concessione di contributi)

(1) Per l'incentivazione dell'apicoltura e dell'allevamento delle api e per l'applicazione delle misure igienico-sanitarie compresa la lotta alle malattie infettive ed infestanti delle api, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti.

(2) Contributi possono essere concessi anche nell'ambito delle leggi vigenti per l'incentivazione zootecnica e frutticola, a persone singole ed alle associazioni degli apicoltori; tali contributi possono essere concessi anche per corsi di addestramento, aggiornamento, nonché per viaggi istruttivi.

Art. 13 (Norme finanziarie)

(1) Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate per l'anno 1989 con successivo provvedimento legislativo e per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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