(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale, in particolare:
(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 1989. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.