(1) Con l'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci competenti per territorio saranno trasmessi i fascicoli in trattazione e elenchi descrittivi dei registri perché provvedano agli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. La consegna viene fatta constare da appositi verbali.
(2) In attesa dell'entrata in vigore delle direttive comunali di adeguamento di cui all'articolo 27, il fabbisogno di pubblici esercizi di cui all'articolo 25 è determinato su conforme parere delle commissioni comunali.
(3) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge conducono un esercizio ricettivo per la cui conduzione è richiesta la qualificazione professionale di cui all'articolo 21, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo predetto.
(4) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro degli esercenti l'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo 21.
(5) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività ai sensi dell'articolo 7, comma tre, possono ottenere la corrispondente licenza di esercizio anche in difetto del requisito di cui all'articolo 20.
(6) L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi di cui all'articolo 21 è subordinata al pagamento alla Camera di commercio di un diritto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
(7) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 53/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma. 78)