(1) Ogni esercizio pubblico assume una denominazione dalla quale traspare anche la tipologia. La denominazione aggiuntiva di "gelateria" o simile può essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato.41)
(2) La denominazione deve essere approvata dall'autorità competente, che garantisce che non vi siano riferimenti non pertinenti a località e paesaggi o ad altri esercizi siti nell'area circostante.
(3) La denominazione è esposta sull'ingresso all'esercizio o su altra parte esterna dello stesso.