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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 33 (Classificazione degli esercizi ricettivi)

(1) Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle: 36)

  1. garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle;
  2. campeggi: da una a cinque stelle;
  3. residence: da due a cinque stelle;
  4. villaggi turistici: da due a quattro stelle.  37)

(2) La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento, da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le modalità con cui devono essere resi pubblici i criteri di classificazione prescritti per ciascuna classificazione esistente. 38)

(3)  Ai fini della classificazione si può prescindere soltanto dalla presenza di un requisito obbligatorio, eccetto i requisiti prescritti tassativamente con regolamento di esecuzione.

(4)  Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con tre o quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "superior" in presenza dei requisiti all'uopo fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di "hotel" quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di "garni-hotel" ovvero di "residence-hotel" o "appartement-hotel".

(5)  Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze è effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

(6)  I campeggi che hanno non più di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico, sono contrassegnati con una stella. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno.

(7)  La classificazione è attribuita dal sindaco, sulla base di un parere vincolante dell'assessore provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che richiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle "superior", quattro stelle, quattro stelle "superior" o cinque stelle, il parere vincolante dell'assessore provinciale al turismo è preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da una persona in rappresentanza della ripartizione provinciale competente e da una in rappresentanza dell'associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori. Eventualmente può essere nominata come componente della commissione anche una persona esperta nel settore del turismo.39) 

(8)  Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposta una classificazione nuova a livello provinciale.40) 

(9)  Qualora dopo l'esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e del rispettivo regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla fine dei lavori i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, l'esercizio non può essere classificato, con conseguente sospensione della licenza d'esercizio. Qualora dopo l'esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e dopo l'emissione della rispettiva licenza d'esercizio i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano più ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, la classificazione perde validità, con conseguente sospensione della licenza d'esercizio. La sospensione della licenza termina con l'accertamento dei requisiti previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato e dopo l'attribuzione della rispettiva classificazione.40) 

36)
L'alinea dell'art. 33, comma 1, è stata così modificata dall'art. 55, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
37)
L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
38)
L'art. 33, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n.10.
39)
L'art. 33, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
40)
L'art. 33 è stato modificato dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, dall'art. 35 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; il comma 9 è stato successivamente aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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