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a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 411)
Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro 1

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1988, n. 50.

Art. 16 (Poteri e facoltà del personale ispettivo)  delibera sentenza

(1) Al personale di cui all'articolo 15, spettano, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

(2) Il personale di cui all'articolo 15 che, nel corso dell'ispezione, del controllo tecnico e della verifica, rilevi manchevolezze circa la tutela del lavoro, riguardanti le disposizioni vigenti o le norme tecniche o di buona tecnica, ordina al datore di lavoro, o al responsabile della ditta, o dei lavori, l'attuazione di condizioni di sicurezza da realizzarsi entro un termine di tempo il più breve possibile.

(3) Le disposizioni devono essere fatte su modulo di verbale di ispezione, o di verifica, contenente tutti i dati d'identificazione dell'ufficio e del procedente; il verbale viene sottoscritto per ricezione dalla persona presente all'ispezione, alla quale ne viene consegnata copia. Se la persona presente all'ispezione non è il datore di lavoro, essa dovrà far pervenire il verbale d'ispezione o di verifica nel più breve tempo possibile al datore di lavoro.4)

(4) Il verbale non accettato dalla persona presente all'ispezione viene inviato a cura dell'ufficio competente al datore di lavoro o responsabile del luogo di lavoro e dell'impianto, mediante lettera raccomandata.

(5) Qualora, entro il termine stabilito, il datore di lavoro o responsabile del luogo di lavoro o dell'impianto, non abbia ottemperato alle disposizioni impartite, nei confronti dello stesso viene applicata la sanzione prevista.4)

(6) Qualora l'esecuzione delle disposizioni richieda più tempo di quello preventivato, il datore di lavoro, o responsabile della ditta o dei lavori può chiedere al direttore dell'ufficio competente una proroga del termine prescritto.4)

(7) La proroga può essere concessa qualora il richiedente possa attribuire il ritardo a cause oggettive e provveda nel frattempo a contenere il pericolo con altri provvedimenti, anche organizzativi, atti a tutelare efficacemente i lavoratori, o utenti dell'impianto o della macchina.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 27.01.1998 - Impiegato provinciale - inquadramento di un segretario Impiegato provinciale - ispettore del lavoro - transito dallo Stato - stato giuridico - titolo di studio e mansioni
4)
I commi 3, 5 e 6 sono stati modificati dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.
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