(1) Le attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, di cui al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, sono esercitate nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite nella presente legge nel regolamento d'esecuzione.
(2) Nelle attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197sono compresi:
(3) Restano ferme le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.