(1) Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, è tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione e per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo.
(2) Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata è maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.
(3) La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza è affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge.12)