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a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 411)
Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro 1

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1988, n. 50.

Art. 25 (Elenchi dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto)

(1) Sono istituiti, ferme restando le responsabilità ed i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, presso l'ufficio sicurezza del lavoro gli elenchi provinciali dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, ai quali si accede previa acquisizione del certificato di abilitazione, rilasciato dall'ufficio.

(2) Presso l'ufficio sicurezza del lavoro sono istituite le commissioni d'esami per l'abilitazione dei conduttori, manutentori e montatori di gru, e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, composte dai seguenti membri:

  1. un ingegnere dell'ufficio sicurezza del lavoro, con funzioni di presidente;
  2. un tecnico addetto al servizio ispettivo per gli apparecchi di sollevamento e trasporto;
  3. un tecnico esperto in costruzione o montaggio o manutenzione delle gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

(3) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio sicurezza del lavoro.

(4) Per essere ammessi all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

  1. età compresa fra 18 e 65 anni, abbassabile a 16 anni per apprendimento ed esercitazione sotto la vigilanza di persona abilitata;
  2. certificato di sana costituzione fisica, con senso visivo e auditivo normali, e, per i montatori e manutentori di gru l'idoneità all'esecuzione di lavori sospesi nel vuoto a notevole altezza dal suolo;
  3. aver effettuato un periodo di tirocinio pratico sotto la direzione di persona abilitata non inferiore a 3 mesi per la conduzione di mezzi, non inferiore ad un anno per montatori e manutentori;
  4. conoscenze teoriche, pratiche e normative inerenti all'attività specifica, stabilite nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(5) L'esame verrà regolamentato nei dettagli mediante il regolamento d'esecuzione alla presente legge. Con regolamento di esecuzione verrà altresì determinata la classificazione delle gru e degli apparecchi di sollevamento e trasporto, nonché i conseguenti vari gradi di difficoltà degli esami per l'abilitazione dei conduttori di gru ed altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

(6)10)

(7) In sede di prima applicazione della presente legge possono richiedere di essere iscritti nell'elenco, senza esame, coloro che soddisfino ai requisiti di cui ai punti a), b) del comma 4, esercitino la professione da almeno 5 anni e al momento della richiesta, risiedano in provincia di Bolzano o esplichino ivi la loro attività.

(8) L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale o da questa approvati, e dopo superamento di un esame teorico-pratico. I corsi devono essere conformi ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. Il programma di detti corsi e della prova teorico-pratica d'esame viene stabilito, previa intesa con gli uffici provinciali competenti, con apposito regolamento di esecuzione.11)

10)
L'art. 25, comma 6, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
11)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.
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