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c) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 281)
Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici

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Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.

Art. 5 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico a partire dal 1° gennaio 1986 e quelli di cui all'articolo 3 a partire dal 1° gennaio 1987.

(2) In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(3) Per le abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico prima dell'entrata in vigore della presente legge il verbale di accertamento del danno di cui all'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, può essere sostituito con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

(4) Per i danni arrecati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la perizia dei danni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della stessa legge provinciale, può essere sostituita con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.