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c) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 281)
Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.

Art. 4 (Entità delle agevolazioni e surroga nei diritti)

(1) Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto delle altre fonti di indennizzo o risarcimento di cui eventualmente possa fruire il danneggiato.

(2) I beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono dichiarare, all'atto della domanda, di surrogare la Provincia nel diritto al risarcimento del danno contro ogni soggetto su cui ricada la responsabilità civile per il danno stesso, fino alla concorrenza della somma da questa ad essi erogata.