Pubblicata nel B.U. 16 agosto 1988, n. 36.
(1) Al direttore del Museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28. è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.
(2) In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.
(3) La gestione del Museo etnografico provinciale è sottratta alla competenza dell'Ufficio archivi, biblioteche storiche ed etnografia, controindicato con il numero 30 nell'allegato A, annesso alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.