(1) L’assistenza odontoiatrica ha l’obiettivo di promuovere la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale, nei soggetti anziani e nella generalità della popolazione in casi di urgenza, compatibilmente con le risorse a disposizione del Servizio sanitario provinciale.
(2) La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni di accesso alle prestazioni odontoiatriche erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche, dagli ambulatori odontoiatrici pubblici collocati nei distretti sanitari nonché dagli ambulatori odontoiatrici convenzionati.
(3) La Giunta provinciale individua nel dettaglio: