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b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 121)
Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli

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1)
Pubblicata nel B.U. del 12 aprile 1988, n. 17.

Art. 3 (Nomina e composizione del comitato)

(1) Il comitato di cui al precedente articolo è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

(2) Esso è composto:

  1. dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede;
  2. da un rappresentante designato dal Consorzio delle cantine sociali altoatesine soc.coop.a.r.l.;
  3. da un rappresentante designato dall'Unione vini altoatesina soc.coop.a.r.l.;
  4. da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative;
  5. da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi;
  6. da un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, designato dall'assessore competente in materia;
  7. da un funzionario della Ripartizione provinciale laboratori provinciali, designato dall'assessore competente per la sanità;
  8. da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 2)

(3) Funge da segretario un funzionario dell'ufficio frutti-viticoltura e colture speciali.

(4) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.2)

(5) Il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

(6) Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

(7) Per ciascun altro membro effettivo del comitato la Giunta provinciale nomina un membro supplente, designato dall'organismo, al quale compete, ai sensi del secondo comma del presente articolo, la designazione del membro effettivo. Il membro supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico di quello del membro effettivo.

(8) Ai componenti del comitato, in quanto spettino, per ogni seduta sono corrisposti i compensi ed i trattamenti di missione secondo le condizioni ed i limiti di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25e successive modifiche e integrazioni.

2)
I commi 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 19 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
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