(1) L'Amministrazione provinciale svolge d'accordo con i competenti istituti di vigilanza per l'esecuzione del regio decreto- legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, inerenti il controllo e la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di prodotti vitivinicoli.
(2) I compiti di cui al primo comma sono svolti dall'ufficio frutti-viticoltura e colture speciali e dal laboratorio chimico provinciale.