(1) Per la formazione delle graduatorie cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si tiene conto tra l'altro dei seguenti criteri:
(2) Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma 1, lettere c) e d), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a). 14)