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b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.
2)
Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 3 (Contributi in conto interessi)

(1) Alle imprese di cui all'articolo 1, che in seguito ad eventi calamitosi pubblici abbiano subito danni per mancata o ridotta attività, può essere concesso un contributo costante in conto interessi per un periodo non superiore a due anni commisurato al debito residuo per capitale di mutui aziendali in essere alla data dell'evento calamitoso, fino a un importo massimo di un miliardo di lire. Detto contributo è concesso alle imprese che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni. Per le imprese al primo anno di attività o in caso di distruzione dei libri contabili, la contrazione del fatturato è verificata con relazione dell'ufficio estimo della Provincia. Il contributo non può ridurre il tasso di interessi a carico delle imprese al di sotto del 25 per cento del tasso di riferimento valido al momento dell'approvazione del contributo. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo il contributo in conto interessi è sospeso oppure ridotto in proporzione.

(2) Le domande di contributo devono essere presentate entro 15 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di delimitazione rispettivamente dopo la comparsa dell'epidemia zoologica alla competente ripartizione provinciale, corredate della seguente documentazione:

  • -  dichiarazione dell' ente creditore sull'esistenza e sulla natura del mutuo, con indicazione specifica del debito residuo per capitale del mutuo in essere al momento dell'evento calamitoso o straordinario nonché del tasso annuo di interessi applicato;
  • -  documentazione comprovante il minor fatturato conseguito, qualora non sia stata distrutta dall' evento calamitoso.

(3) Il contributo è concesso dall'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti in ordine ai danni dagli uffici provinciali competenti per settore, ed è liquidato direttamente all'ente creditore dai rispettivi direttori d'ufficio sulla base di un piano di ammortamento. 8)

8)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.