(1) Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia ad affidare ad estranei all'Amministrazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.