(1) 21)
(2) 22)
(3) 23)
(4) Se gli immobili da alienare sono situati ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m. e l'acquirente del bene, rispettivamente il suo dante causa nell'ambito di una famiglia coltivatrice diretta, abbiano coltivato per almeno dieci anni consecutivi il bene immobile oggetto della compravendita, il prezzo di vendita viene determinato ai sensi dell'articolo 21 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32.24)
(5) 25)